ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 546 del 13/5/2020

Firmata la Nuova Ordinanza Regionale n.546 del 13 maggio 2020 avente per oggetto : ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Gli effetti dell’ordinanza entrano in vigore il 18 maggio 2020 fino al 31 maggio 2020 salvo eventuali proroghe. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

Nell’ordinanza vengono introdotte alcune misure di contenimento più restrittive da adottare su tutto il territorio della Regione Lombardia, in particolare:

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:

a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

c) E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”.”

I protocolli di sicurezza anticontagio di cui all’art. 1, lettera ii, del D.P.C.M. 26 aprile 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con la presente ordinanza.

Si raccomanda a tutte le Aziende clienti di aggiornare i protocolli di sicurezza all’art.2 “Modalità di ingresso in azienda” e art.3 “Modalità di accesso dei fornitori esterni” inserendo le misure più restrittive introdotte dalla Regione Lombardia.

Si riporta di seguito un esempio di schema procedurale per l’aggiornamento del protocollo:

  • fino al perdurare dell’efficacia dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 546 del 13/05/2020, il datore di lavoro (anche per mezzo di un delegato) provvede a sottoporre il personale, prima dell’accesso ai locali aziendali (possibilmente all’esterno/in prossimità dell’ingresso),  sia al mattino che al rientro dopo la pausa pranzo, al controllo della temperatura corporea – nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Privacy UE 2016/679 – GDPR
  • tale fase deve avvenire all’ingresso dei locali aziendali, assicurando la contingentazione del personale che si disporrà in fila nel rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro e munito di mascherina
  • il soggetto preposto, adeguatamente munito di mascherina e di guanti in nitrile monouso, mantenendo esso stesso la distanza di 1 metro dai soggetti monitorati, provvede alla misurazione della temperatura mediante impiego di termometro a infrarossi o dispositivi simili che non prevedono il contatto della persona
  • qualora la temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro (fin qui la procedura può essere eventualmente  applicabile anche a Fornitori/clienti)
  • il personale dipendente con temperatura superiore a 37,5°C  saranno momentaneamente isolati in luogo idoneo e  munito di idonea mascherina qualora sprovvisto
  • l’azienda per mezzo del Medico Competente o dell’ufficio del personale contatta l’ATS territorialmente la quale fornirà le indicazioni alle quali il soggetto interessato si dovrà attenere

Si riporta di seguito la nota n.1 contenuta nel Protocollo Condiviso Allegato 6 DPCM 26/4/2020 in merito al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Privacy UE 2016/679 – GDPR:

Si rammenta che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

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