16/5/2020 → Approvato il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 contenente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.
Tra gli aspetti principali:
- dal 18 maggio 2020 consentita la circolazione all’interno del territorio regionale
- dal 3 giugno 2020 consentita la circolazione in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova
- dal 3 giugno 2020 consentiti gli spostamenti da e per l’estero
- divieto di mobilità alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19
- vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo
- le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonomenel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali
- Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali determina la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
- per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica dandone comunicazione al Ministero della Salute, all’ISS e al CTS
- In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio la Regione puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive
- Sono previsti controlli, sanzioni e sospensioni delle attività in caso di violazioni del decreto
17/5/2020 → Firmato il DPCM
Firmato il nuovo Dpcm contenente le misure per la fase 2 dell’emergenza sanitaria che saranno in vigore a partire da lunedì 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM del 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno prossimo.
Tra gli aspetti principali:
- obbligo di restare a casa per chi ha una temperatura superiore ai 37,5°C
- riapertura parchi, ville giardini e delle relative aree giochi purché nel rispetto del divieto di assembramento
- dal 15 giugno apertura di attività sociali e di gioco per bambini e adolescenti nel rispetto delle linee guida (Allegato 8)
- dal 25 maggio riapertura di attività di palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati nel rispetto dei protocolli (All17)
- dal 15 giugno riapertura di teatri, sale concerti e cinema nel rispetto dei protocolli (All.9)
- riapertura dei luoghi di culto e musei nel rispetto dei protocolli (All.17)
- ammesso lo svolgimento delle funzioni delle varie confessioni religiose nel rispetto dei protocolli (All. da 1 a 7)
- dal 20 maggio consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione Civile e dalle Autoscuole
- riapertura delle attività commerciali al dettaglio nel rispetto dei protocolli (All.10 e 11)
- riapertura di attività di ristorazione, bar, gelaterie, pasticcerie nel rispetto dei protocolli (All.10 e 17)
- riapertura dei servizi alla persona nel rispetto dei protocolli (All.10 e 17)
- ammesse le attività degli stabilimenti balneari nel rispetto dei protocolli (All.10 e 17)
- obbligo di utilizzo sull’intero territorio nazionale delle mascherine nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto e dove non è possibile garantire in maniera continuativa la distanza di sicurezza
- esonerati dall’obbligo della mascherina i bambini al di sotto di 6 anni e soggetti con disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
- disposizioni in materia di ingresso in Italia, di transito e soggiorni di breve durata, di spostamenti da e per l’estero, di navi da crociera e navi di bandiera estera, di trasporto pubblico di linea (All.15)
Scarica qui: il Decreto Legge n 33 del 16 maggio 2020
Scarica qui: il DPCM 17 maggio 2020