(fonte Ministero dello sviluppo Economico)
I diisocianati sono un gruppo di sostanze o composti chimici classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle. I diisocianati sono utilizzati in un’ampia gamma di settori e si trovano in molti prodotti come schiume poliuretaniche, sigillanti, adesivi e rivestimenti.
In base al Regolamento (UE) 2020/1149 a partire dal 24 agosto 2023 i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele
La formazione rappresenta una necessità fondamentale per tutti i lavoratori che manipolano diisocianati per le seguenti finalità:
• disporre di una conoscenza sufficiente dei pericoli di tali sostanze ed essere consapevoli dei rischi connessi al loro uso
• conoscere a sufficienza le buone pratiche di lavoro e le adeguate misure di gestione dei rischi compreso l’uso corretto di appropriati dispositivi di protezione individuale
Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni e comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
Dal 24 febbraio 2022 l’immissione sul mercato di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, con concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso, è vietata.
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