Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024
In conseguenza ai gravissimi infortuni sul lavoro avvenuti negli ultimi mesi il Governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 02/03/2024 il preannunciato DL n.19/2024 del 2 marzo 2024 dal titolo “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione : 02/03/2024.
All’interno del decreto sono contenute, al Capo VIII Titolo II, le “Disposizioni urgenti in materia di lavoro” nel particolare:
• Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
• Art. 30. Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo
• Art. 31. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro
Di particolare rilevanza si segnala la modifica dell’art.27 del D.Lgs 81/2008 con le seguenti novità:
  • nuove modalità di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
  • dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso di una patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili
  • la patente è rilasciata, in formato digitale, dal competente INL territoriale
  • per ottenere la patente occorre:
         a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento gli obblighi formativi di cui all’articolo 37 D.Lgs 81/2008
c) possesso del DURC in corso di validità;
d) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
e) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)
  • la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e subisce delle decurtazioni di punteggio variabile in caso di accertamenti di violazioni;
  • nei casi di infortuni mortali o che comportano inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, può essere sospesa la patente, in via cautelativa, fino a un massimo di dodici mesi;
  • il reintegro dei crediti decurtati dalla patente è subordinato alla frequenza dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7;
  • una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili;
  • le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 apri le 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
  • non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’atte stato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, com ma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023

Inoltre il decreto prevede l’introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell’economia regolare.

Infine nel decreto sono indicate le misure di potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio,  al fine di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
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