Sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione (art. 9 del Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019).

A partire dal 31 luglio 2020 gli edifici di civile abitazione esistenti e di altezza maggiore di 12 metri (solitamente 4 piani fuori terra) hanno l’obbligo di:

1. Attivare la gestione della sicurezza antincendio. Tale gestione cambia a seconda dell’altezza dell’edificio (da 12 a 24 metri / da 24 a 54 m / da 54 m a 80 m / oltre gli 80 m) e prevede:

– la stesura di procedure di emergenza,
– la verifica dell’accessibilità ai mezzi di soccorso,
– la predisposizione di una segnaletica informativa,
– l’adozione di un registro dei controlli,
– eventuali ulteriori adempimenti da valutare da caso a caso

Questi obblighi andranno calibrati in base alle diverse caratteristiche dell’edificio e dovranno essere applicati anche presso i Condomini non soggetti a Certificato prevenzione incendi (ovvero quelli che sono più bassi di 24 metri, che non posseggono autorimesse e che non hanno una centrale termica).

2. Gli edifici con obbligo di Certificato prevenzione incendi (CPI), al primo rinnovo, dovranno dimostrare l’avvenuto adempimento di quanto al punto 1.

3. Quanto sopra vale anche per gli edifici che non abbiano ancora ottenuto il CPI.

4. Per gli edifici di altezza tra 12 e 24 metri e non soggetti a CPI vi è obbligo di rispetto del Decreto ma senza comunicazione al Comando VV.F..

Per gli edifici di civile abitazione aventi altezza di almeno 24 metri, in caso di rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie
complessiva delle facciate (esempio: realizzazione di cappotto termico), occorre applicare il presente Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 per la verifica delle facciate ai fini antincendi e poi comunicare al primo rinnovo successivo alla realizzazione del cappotto, l’avvenuto adempimento al Comando VV.F..

Tutti i datori di lavoro di attività di ufficio, attività commerciali e professionali, ecc. inserite all’interno di edifici di civile abitazione dovranno attivarsi presso i propri amministratori di condominio al fine di verificare l’attuazione e il coordinamento di quanto sopra.