PROROGA AL 30 APRILE 2021 DELLO STATO DI EMERGENZA Decreto Legge n.2 del 14/1/2021

 

Con Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

 

Le principali novità del decreto-legge:

  • divieto di spostamento fra Regioni o Province autonome fino al 15 febbraio 2021
  • Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021è consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone (oltre i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi). Tale spostamento può avvenire:
  1. Area gialla: all’interno della stessa Regione
  2. Area Arancione e Rossa: all’interno dello stesso Comune (fatto salvo per i Comuni fino a 5.000 abitanti dai quali è consentito spostarsi per una distanza non superiore a 30 chilometri dai confini salvo verso i capoluoghi di provincia)
  • È istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli e permane l’obbligo di utilizzo della protrzione delle vie respiratorie
  • Istituzione di una piattaforma informativa nazionale su Piano vaccini
  • Rinvii entro il 20 maggio 2021 delle attività elettorali
  • i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.

 

NUOVO DPCM 14/1/2021

 

Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19.

Le disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3/12/2020 e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

Di seguito si riportano alcuni aspetti rilevanti:

 Su tutto il territorio nazionale

  • mantenimento della suddivisione del territorio in zone gialle, arancioni e rosse in relazione all’andamento epidemiologico soggetto a monitoraggio da parte del ministero della salute con relative restrizioni
  • divieti di spostamenti come previsto dal precedente Decreto Legge n.2 del 14/1/2021di cui sopra
  • apertura al pubblico dei musei, mostre e degli altri istituti e luoghi della cultura dal lunedì al venerdì, nel rispetto dei  protocolli di sicurezza (zona gialla)
  • dal 18 gennaio 2021 l’attività scolastica secondaria di secondo grado riprendono in presenza almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca e la restante parte dell’attività didattica è svolta tramite didattica a distanza
  • istituzione di un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la regolamentazione del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
  • I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza con alcune eccezioni tra le quali i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza del lavoro
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, ecc eccetto farmacie, parafarmacie, alimentari, florovivaisti, tabacchi, edicole e librerie
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi (zona gialla)
  • consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto (divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze);
  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;
  • consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento dei mezzi pubblici
  • riapertura dal 15 febbraio 2021 degli impianti sciistici (compatibilmente con l’andamento epidemiologico territoriale)
  • Individuazione con ordinanza del ministero della salute delle Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso (incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti) ove cessano di applicarsi le misure restrittive previste dal presente articolo (zona bianca)
  • previste ulteriori restrizioni per la zona arancione e rossa di cui si allega infografica
  • sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti
  • si invita a consultare in caso di necessità gli elenchi di cui all’allegato 20 sul sito del Ministero degli Esteri poiché soggetti a modifiche
  • Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell’allegato 20
  • sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale di soggetti provenienti nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20

 misure aggiuntive nelle zone “arancioni”

  • vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale
  • Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
  • consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto
  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
  • sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi

  misure aggiuntive nelle zone “rosse”

  • vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni nonché all’interno delle medesime Regioni salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale
  • Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
  • sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
  • chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
  • consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
  • dal secondo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (centri estetici);
  • chiuse le mostre, musei altri luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi

 

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 16/1/2021

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, a partire da domenica 17 gennaio la Lombardia è collocata in “zona rossa”.

Per maggiori approfondimenti:

CLICCA QUI per scaricare il Decreto Legge n.2 del 14/1/2021

CLICCA QUI per scaricare il DPCM 14/1/2021

CLICCA QUI per scaricare gli allegati al DPCM 14/1/2021

CLICCA QUI per scarica l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16/1/2021

CLICCA QUI per scaricare l’infografica sulle restrizioni suddivise per zone