Nuova Ordinanza Regionale n.566 del 12 giugno 2020
(Fonte Regione Lombardia)
Firmata il 12 giugno l’Ordinanza n. 566, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno validità dal 15 giugno fino al 30 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
Tra le principali novità:
- Riapertura dal 15 giugno 2020 delle seguenti attività:
- spettacolo, cinema e teatri, sia al chiuso che all’aperto
- sagre locali
- servizi per l’infanzia e l’adolescenza (centri estivi)
- sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
- Confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive
- Consentite le competizioni sportive senza pubblico, ad eccezione delle discipline ‘di contatto’
- sospese fino al 14 luglio 2020 le attività di sale da ballo e discotechee locali simili, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi
- vietati, fino al 30 giugno 2020, gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da Unione Europea,Stati parte dell’accordo di Schengen, Gran Bretagna, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
- le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza
- l’Ordinanza Regionale n. 566 conferma, fino al 30 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom”compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento
Si riporta di seguito l’elenco completo delle attività che saranno attive dal 15 giugno nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 566 ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:
- Ristorazione
- Stabilimenti balneari e spiagge
- Attività ricettive e locazioni brevi
- Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
- Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
- Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
- Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
- Attività fisica all’aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Spettacoli
- Parchi tematici, faunistici e di divertimento
- Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
- Professioni della montagna
- Guide turistiche
- Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
- Strutture termali e centri benessere
- Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento disposte dalla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
Per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza regionale n. 566, rimane valido quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.
Per maggior approfondimento si allegano: