Il 26/09/2020 è entrato in vigore il d.lgs. 116/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 settembre 2020, che ha modificato la parte quarta del decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice ambientale)

 

Di seguito le principali modifiche introdotte:

 

  • I rifiuti speciali assimilati agli urbani diventano semplicemente urbani quando sono «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici» indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies.
  • La tempistica per la conservazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti si riduce da cinque a tre anni.
  • La cernita dei materiali rientra le operazioni di gestione, quindi, va sempre autorizzata.
  • Il deposito temporaneo, invece, diventa «deposito temporaneo prima della raccolta» ma le condizioni non mutano e il relativo raggruppamento non deve essere autorizzato.
  • Il nuovo articolo 188-bis crea il sistema di tracciabilità dei rifiuti fatto di procedure e strumenti integrati nel Registro elettronico nazionale, collocato presso il ministero dell’Ambiente e gestito con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali. Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto le imprese useranno i documenti ora in uso.
  • Il formulario è sempre in quattro copie. La trasmissione della quarta copia può̀ essere sostituita dalla Pec purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta poi al produttore.
  • Sono esenti dal formulario i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal loro produttore in modo occasionale e saltuario; si tratta di quelli effettuati per non più di cinque volte l’anno e che non eccedono la quantità̀ giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.
  • Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore e per le eventuali difformità̀ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, escluse le difformità̀ riscontrabili in base alla comune diligenza. Restano ovviamente salvi i casi di concorso.
  • I rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili, incluse le attività̀ di pulizia, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività̀. Invece, nel caso di manutenzione delle infrastrutture, la movimentazione del materiale tolto d’opera per la valutazione tecnica di quanto riutilizzabile, è accompagnata dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità̀ dei materiali, numero di colli o stima di peso o volume, luogo di destino,
  • Per i rifiuti avviati a operazioni di smaltimento “intermedie” (D13, D14 e D15), accanto al formulario debutta la ’attestazione di avvenuto smaltimento” che il produttore dei rifiuti deve ricevere sottoscritta dal titolare dell’impianto di destino