Il 4 ottobre 2022 entra in vigore il D.M. 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.
Il Decreto sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro (sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998) è composto da 8 articoli e 5 allegati di cui:
  • Allegato 1:  GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
  • Allegato 2: GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
  • Allegato 3: CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
    PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
  • Allegato 4: IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
  • Allegato 5: CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI
    DEI CORSI ANTINCENDIO
Di seguito riportiamo gli aspetti principali trattati:
  • informazione/formazione dei lavoratori esposti a rischio incendio, piano di emergenza e prove di esodo in caso di emergenza;
  • I corsi programmati entro il 04/10/2022 possono essere svolti ai sensi del D.M. 10/03/1998 se erogati entro il 04/04/2023;
  • viene introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale;
  • per chi possiede una formazione base/aggiornamento da più di 5 anni all’entrata in vigore del decreto (4/10/2022) deve provvedere all’aggiornamento entro 1 anno (4/10/2023);
  • Cambiano le classificazioni di rischio e le denominazioni dei corsi:  

  • cambiano le modalità didattiche ovvero è ammessa la formazione a distanza in modalità sicrona (FAD) solo per la parte teorica e diventano obbligatorie le esercitazioni pratiche anche per il Livello 1 (ex Rischio Basso):

  • cambiano i programmi dei corsi di formazione in base al Livello 3, 2 e 1:

  • le indicazioni applicative del Ministero dell’Interno indicano come numeri consigliati un massimo di 30 discenti per le parti teoriche ed un massimo di 10 persone per le prove pratiche;
  • in base a quanto previsto dalle Indicazioni applicative del dipartimento dei vigili del fuoco, le singole tipologie di corsi di formazione sono da organizzare in maniera separata. È esclusa la possibilità di frequenza parziale di un corso di livello superiore per attestare lo svolgimento della formazione di tipo inferiore, così come non si possono frequentare parti dei corsi base e farli valere come sessioni di aggiornamento, in quanto i corsi di aggiornamento sono indicati come segmenti formativi specifici;
  • per il rilascio dell’attestato è obbligatoria la frequenza del 100% del monte ore;
  • i formatori devono possedere requisiti specifici (titolo di studio minimo, documentata esperienza, corsi di formazione specifici, Iscrizione elenchi del Ministero dell’interno art.16, comma 4, D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139, personale cessato del Corpo Nazionale dei VVF, ecc)  e viene introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale anche per i formatori;
  • per le attività di cui all’elenco dell’allegato IV del D.M. 02/09/2021 vi è l’obbligo di attestare l’idoneità tecnica degli addetti della squadra (rientrano anche alcune tipologie di Livello 2) rilasciata dal Corpo Nazionale dei VVF;
  • si rimane in attesa della predisposizione da parte del Dipartimento dei Vigili del fuoco dei materiali didattici e delle dispense che vengono citate nelle Indicazioni applicative;
Si precisa infine che la formazione degli addetti antincendio è un adempimento obbligatorio del datore di lavoro ai sensi dell’art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008. La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una azienda, fatti salvi casi specifici afferenti a particolari situazioni in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ospedali, alberghi, campeggi, …).
Il decreto 2 settembre 2021 al punto 2.1, comma 2 dell’allegato II, fornisce però alcuni vincoli importantiil ovvero che il numero complessivo di personale designato e formato deve tenere conto delle “turnazioni” e delle “assenze ordinariamente prevedibili”.
Per quanto suddetto si raccomanda la verifica della data dell’ultima formazione base/aggiornamento effettuata al fine di provvedere all’aggiornamento quinquennale previsto dalle nuove disposizioni.
Per maggiori approfondimenti:
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