Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 l’INAIL fornisce alcune precisazioni e integrazioni alla circolare n. 13 del 3 aprile 2020, in particolare :
- A seguito della equiparazione della infezione da COVID-19 contratta in occasione di lavoro o in itinere, ad infortunio sul lavoro con causa virulenta – ed alla conseguente possibile applicazione del regime giuridico per il riconoscimento delle tutele INAIL di cui al D.P.R. n. 1124/1965 a favore del lavoratore colpito dall’infezione o dei suoi familiari in caso di decesso del lavoratore stesso – ha prodotto un intenso dibattito sulla responsabilità civile e penale del datore di in caso di infortunio da Covid-19 accertato.
A tal proposito la circolare chiarisce i seguenti punti:
- vengono meglio precisati i criteri e la metodologia sulla quale l’INAIL si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro
- vengono chiarite le condizioni per l’eventuale avvio dell’azione di regresso
- viene chiarito che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio e l’erogazione degli indennizzi INAIL non hanno alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo.
- si precisa la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali
Per maggior approfondimento si allegano:
circolare n 13 del 3 aprile 2020
circolare n 22 del 20 maggio 2020