(fonte: Ministero della salute)
Si trasmettono in allegato gli aggiornamenti in merito alla gestione e contenimento dell’epidemia COVID-19
INGRESSI IN ITALIA DALLA CINA (Ordinanza del 28/12/2022)
Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha disposto con ordinanza, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina, l’obbligo di tamponi antigenici Covid-19 e, in caso di positività, l’esecuzione di test molecolari per il relativo sequenziamento del virus.
L’Ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. n. 303 del 29 dicembre 2022 e resta in vigore fino al 31 gennaio 2023.
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AGGIORNAMENTO DELLA GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI DI CASO COVID-19 (Circolare del 31/12/2022)
Considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, sono state aggiornate le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19.
a) CASI CONFERMATI
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
• Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare; Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
• Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
• Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
• I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare. E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
b) CONTATTI STRETTI DI CASO
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2. Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.
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AGGIORNAMENTO CIRCOLARE “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023” e PROROGA DI UTILIZZO NELLE MASCHERINE (Circolare 01/01/2023 e Ordinanza del 29/12/2022)
Il documento è stato elaborato con il supporto dell’ISS, sentite le Regioni/PPAA per il tramite del Coordinamento Interregionale Prevenzione (CIP), che aggiorna e sostituisce il precedente allegato alla nota prot. 0051786 del 29 dicembre 22 ed è articolato come segue:
Sommario
Introduzione
Comunicazione del rischio
Attività di sorveglianza e monitoraggio
Sorveglianza COVID-19
Sorveglianza dei virus respiratori
Monitoraggio del rischio epidemico
Conclusioni sulle attività di sorveglianza e monitoraggio
Vaccinazione per COVID-19 e anti-influenzale
Interventi non farmacologici
Misure di isolamento, autosorveglianza e gestione dei contatti
Dispositivi di protezione individuale, lavoro domiciliare e riduzione delle aggregazioni di massa, ventilazione degli ambienti chiusi
Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2
Misure di organizzazione dei servizi sanitari
Conclusioni 
In particolare si sottolinea la proroga fino al 30 aprile 2023 l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 nonché ambulatori e studi medici (GU Serie Generale n 305 del 31-12-2022).
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SI RACCOMANDA ALLE AZIENDE CLIENTI DI DOTARE IL PROPRIO PERSONALE INVIATO A VISITA, PRESSO GLI AMBULATORI DI MEDICENTRO, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PER CONSENTIRNE L’ACCESSO ALLA STRUTTURA