In data 4 aprile è stata pubblicata una Nuova Ordinanza da parte della Regione Lombardia (n. 521 del 4 aprile 2020) contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio.

L’ordinanza entra in vigore il 5 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020.

Gli argomenti affrontati sono: 

  • Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive
  • Commercio al dettaglio
  • Attività di somministrazione di alimenti e bevande
  • Altre attività economiche
  • Pubbliche amministrazioni

Tra le principali novità:

  • obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento 
  • consentita:  la vendita al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali destinati alla vendita di beni primari),  la vendita al dettaglio di fiori e piante (esclusivamente con la consegna a domicilio) 
  • divieto della vendita di articoli per l’informatica, elettronica,  illuminazione,  ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, ottica e fotografia nei giorni festivi e prefestivi
  • accesso alle attività commerciali da parte di un solo componente del nucleo familiare (salvo eccezioni)
  • gli esercizi commerciali al dettaglio consentiti devono mettere a disposizione della clientela guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio
  • rilevazione temperetura corporea da parte dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, sia dei  clienti  che del personale, prima del loro accesso
  • precisazioni sulle attività consentite di cui agli ATECO:  le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento. Le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli: interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite,  interventi urgenti per le abitazioni. I servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti. 
  • ulteriori restrizioni e precisazioni per le Pubbliche Amministrazioni e i servizi indifferibili (personale contingentato preferibilmente con qualifica dirigenziale, rilevazione temperatura agli ingressi, ecc.).

CLICCA QUI per scaricare l’ordinanza del 4/4/2020

Aggiornamento del 6 aprile 2020 Ordinanza della regione Lombardia n.522

Con ordinanza regionale del 6 aprile sono state introdotte le seguenti modifiche all’ordinanza del 4 aprile, in vigore dal 7 aprile:

  • i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:

a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

b) sorveglianza pubblica o, eventualmente privata, che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

  • Possono rimanere in funzione i distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ovunque collocati così come quelli presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale.
  • È permesso il commercio al dettaglio di fiori e piante negli ipermercati e supermercati;
  • È consentita la vendita online (o non in presenza) e la consegna a domicilio di tutte le categorie merceologiche;
  • Le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.3) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

L’ordinanza del 4 aprile prevede alcune novità rispetto alle misure di contenimento già in vigore:

  • l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
  • l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
  • la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);

Si ricorda che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore (DPCM) prevedono inoltre:

  • il divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute (Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo);
  • la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (DPCM del 1 aprile).

Si invita comunque a leggere le ordinanze e gli atti ufficiali in allegato.

In caso di mancato rispetto delle indicazioni previste verranno applicate sanzioni ai sensi dell’art 4 del decreto-legge n. 19/2020. 

CLICCA QUI per scaricare l’ordinanza del 6/4/2020