Firmato in data 22 marzo 2020 il DPCM  contenente ulteriori e più stringenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
Le misure contenute nel decreto hanno effetto dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020.

Tra le principali misure:

  • sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (elenco codici ATECO attività consentite si veda aggiornamento del 25/3/2020)
  • le attività professionali non sono sospese (in Lombardia sono previste restrizioni secondo ordinanza)
  • l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto
  • ribadito il divieto di spostamenti e trasferimenti delle persone fisiche salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
  • le attività produttive sospese (non comprese nell’allegato 1) possono comunque proseguire in modalità a distanza o lavoro agile
  • restano consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto 
  • consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari
  • consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza
  • sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. È facoltà del Prefetto sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni.
  • le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (protocollo 14 marzo 2020)
  • le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

 Si invitano le aziende a verificare sui siti della Prefettura di propria competenza gli indirizzi pec e le modalità di invio delle eventuali comunicazioni di cui sopra. 

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Allegato 1 Aggiornato)