fonte: www.rentri.gov.it

Disposizioni relative al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)

ll RENTRI è il nuovo  sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti  che  sostituirà gradualmente l’attuale gestione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, secondo tempistiche definite dalla normativa, variabile in funzione dell’attività svolta dall’azienda, del numero di dipendenti e della tipologia di rifiuti prodotti/trattati.

ll RENTRI è  previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il sistema di tracciabilità permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico,  consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi  documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

In particolare, il RENTRI è stato introdotto per le seguenti finalità:

  • mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
  • sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
  • assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;
  • gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

Il RENTRI è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.

Si riportano di seguito gli adempimenti previsti per le imprese in base al numero di dipendenti

PER IMPRESE FINO A 10 DIPENDENTI

Tempisti che per imprese fino a 10 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025:

  • conservare il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello (scaricabile dal link https://operatori.rentri.gov.it/public/stampa-formatregistrò?lang=it ) da vidimare presso la Camera di Commercio
  • emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale (sarà possibile effettuare la vidimazione dal 23/01/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l’utilizzo del FIR solo dal 13/02/2025)

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono al RENTRI. Dalla data di iscrizione:

  • conservare il registro di carico e scarico in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico con cadenza mensile

Dal 13 febbraio 2026:

  • emettono i FIR in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale

Tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo con i nuovi modelli

  •  Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di registro cronologico di carico e scarico definiti dal DM 148/1998 cd “vecchi”, anche se già vidimati.
  • Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori mantengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il modello di cui all’allegato 1 del DM 4 aprile 2023 n. 59 (cd “nuovo”), il cui formato è scaricabile dal portale del RENTRI, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Per ovviare alla necessità di vidimare i registri di carico e scarico presso la camera di commercio, le imprese con meno di 10 dipendenti possono iscriversi al RENTRI prima del 13 febbraio 2025; in tal caso la gestione dei registri di carico e scarico (vidimazione, compilazione, trasmissione mensile dei dati) avverrà in modalità digitale. Per registrare le operazioni di  carico e scarico è possibile, in alternativa, utilizzare un software  con interoperabilità RENTRI.

Gestione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti

I produttori iniziali di rifiuti, che sono obbligati all’iscrizione al RENTRI, ma non sono ancora iscritti (in quanto non sono decorsi i termini di iscrizione previsti dal D.M. 4 aprile 2023 n.59), a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 20223, n. 59 (c.d. “nuovo modello”) in formato cartaceo.

Il FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI. La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:

1.      l’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;

2.     il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI.

In entrambi i casi il soggetto deve registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” disponibile sul portale RENTRI. La registrazione, che richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.

I produttori iniziali di rifiuti possono compilare il FIR vidimato digitalmente:

a)     attraverso i propri sistemi gestionali;

b)    attraverso il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti” del portale RENTRI;

c)     manualmente. In questo caso l’operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente.

In tutti i casi il FIR cartaceo è stampato in due copie che, una volta compilate, devono essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal trasportatore.

Una copia rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

PER IMPRESE FRA 10 E 50 DIPENDENTI

Tempistiche per imprese fra 10 e 50 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025:

  • tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello (scaricabile dal link https://operatori.rentri.gov.it/public/stampa-formatregistro?lang=it) da vidimare presso la Camera di Commercio
  • emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale (sarà possibile effettuare la vidimazione dal 23/01/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l’utilizzo del FIR solo dal 13/02/2025)

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono al RENTRI. Dalla data di iscrizione:

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico con cadenza mensile

Dal 13 febbraio 2026:

  • emettono i FIR in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale

Tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo con i nuovi modelli

  •  Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di registro cronologico di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998 c.d. “vecchi”, anche se già vidimati.
  • Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il modello di cui all’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (cd “nuovo”), il cui format è scaricabile dal portale del RENTRI, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Per ovviare alla necessità di vidimare i registri di carico e scarico presso la camera di commercio, le imprese con meno di 50 dipendenti possono iscriversi al RENTRI prima del 13 febbraio 2025; in tal caso la gestione dei registri di carico e scarico (vidimazione, compilazione, trasmissione mensile dei dati) avverrà in modalità digitale. Per registrare le operazioni di carico e scarico è possibile, in alternativa, utilizzare un software con interoperabilità RENTRI.

Gestione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti

I produttori iniziali di rifiuti, che sono obbligati all’iscrizione al RENTRI, ma non sono ancora iscritti (in quanto non sono decorsi i termini di iscrizione previsti dal D.M. 4 aprile 2023 n.59), a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 20223, n. 59 (c.d. “nuovo modello”) in formato cartaceo.

Il FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI. La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:

1.      l’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;

2.     il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI.

In entrambi i casi il soggetto deve registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” disponibile sul portale RENTRI. La registrazione, che richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.

I produttori iniziali di rifiuti possono compilare il FIR vidimato digitalmente:

a)     attraverso i propri sistemi gestionali;

b)    attraverso il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti” del portale RENTRI;

c)     manualmente. In questo caso l’operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente.

In tutti i casi il FIR cartaceo è stampato in due copie che, una volta compilate, devono essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal trasportatore.

Una copia rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

PER IMPRESE OLTRE I 50 DIPENDENTI

Per imprese oltre i 50 dipendenti vige l’obbligo di iscrizione entro il 13 febbraio e, dalla stessa data, l’obbligo di utilizzo dei registri di carico e scarico digitali ei FIR cartacei.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.rentri.gov.it