Fonte: Regione Lombardia
Con riferimento all’art.1 della Legge n.203 del 13 dicembre 2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024 – in vigore dal 12/01/2025) sono state apportate delle modifiche agli artt. 12, 38, 41, 65, 304 ed introdotto l’articolo 14-bis del D.Lgs 81/2008.
In merito alle modifiche degli artt. 41 e 65 Regione Lombardia con nota del 9/01/2025 ha fornito alle ATS, ai DIPS e ai servizi PSAL le seguenti indicazioni operative per l’applicazione della Legge 13 dicembre 2024, n. 203.
Nel particolare si riporta lo stralcio della nota:
Modifiche in tema di sorveglianza sanitaria
L’articolo 1 della Legge 203/24, con il comma 1 lettera d) interviene, modificandolo, sull’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008. Viene sostituito il comma 2-bis, abrogando la possibilità che le visite mediche preventive in fase preassuntiva siano svolte, su scelta del Datore di Lavoro, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione e Igiene Sanitaria delle ATS. Nel dare applicazione alla disposizione normativa le ATS, a far data dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, non possono più accettare richieste di visite mediche preventive in fase preassuntiva. Le richieste pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione e Igiene Sanitaria delle ATS, che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa.
Viene inoltre modificato il comma 9 dell’articolo 41, individuando l’azienda sanitaria locale territorialmente competente (ATS), quale unico organo di vigilanza deputato a ricevere il ricorso avverso al giudizio del medico competente aziendale.
Modifiche in tema di locali sotterranei o semisotterranei
L’articolo 1 comma 1 lettera e) della Legge 203/24 è intervenuto, modificandolo, sull’articolo 65 del D.lgs. 81/2008. Le modifiche apportate alla norma trasferiscono dai Servizi PSAL delle ATS all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le competenze in merito all’autorizzazione in deroga all’uso ai fini lavorativi dei locali sotterranei o semisotterranei.
L’istituto dell’autorizzazione in deroga, oggi vigente, viene sostituito da una comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro da inviarsi esclusivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il provvedimento normativo, nel sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008, abroga la generale deroga all’uso di detti locali qualora siano presenti particolari esigenze tecniche, prevedendo l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tutti i casi in cui ne sia previsto l’uso ai fini lavorativi.
Nel dare applicazione alla disposizione normativa le ATS, a far data dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, non possono più accettare richieste di deroga ex art. 65 del D.Lgs. 81/2008, che dovranno essere trasmesse, a cura del richiedente, esclusivamente ai competenti uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le modalità che saranno dallo stesso indicate. Le richieste di deroga pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Servizi PSAL delle ATS che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa.
Ai fini operativi si rileva come l’obbligo di comunicazione preventiva di cui in trattazione trova applicazione a far data dall’entrata in vigore della Legge 203/24. L’uso dei locali sotterranei o semisotterranei per i quali il datore di lavoro sia già in possesso di deroga ex. art. 65 del D.Lgs. 81/08 è consentito, a condizione che non siano intervenute modifiche rispetto alla situazione ambientale risultante al momento del rilascio.
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